12 Giugno 2020

Volo in ritardo? Hai diritto fino a 600 Euro di risarcimento

Il Regolamento Europeo 261/2004 è stato redatto e istituito per tutelare i passeggeri vittime di ritardi ingiustificati da parte delle compagnie aeree individuando “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione e di ritardo prolungato”.

Successivamente la corte di Giustizia Europea, che continua a produrre giurisprudenza contro le compagnie aeree, ha esteso il diritto alla compensazione pecuniaria anche a favore di quei passeggeri hanno subito un lungo ritardo del proprio volo.

In questo caso la compagnia aerea è tenuta a corrispondere un indennizzo al passeggero che varia a seconda delle ore di ritardo e dalla lunghezza della tratta. Tale indennizzo ammonta ad un minimo di 250,00 Euro fino ad un massimo di 600,00 Euro.

La Convenzione di Montreal prevede la possibilità da parte del passeggero di richiedere un risarcimento denominato “danno ulteriore” che permette un risarcimento fino a un massimo di circa 5.889,00 Euro.

Il risarcimento da “danno ulteriore” dovrà necessariamente essere provato dal passeggero mediante l’esibizione di fatture, ricevute fiscali ed eventuali testimoni

A chi si applicano le presenti tutele?

Le tutele si applicano, come riportato sul sito dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile):

  • Ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
  • Ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale

Non si applicano:

  • ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie

In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:

  1. possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
  2. ha una prenotazione confermata
  3. si presenta al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo

Non ne ha diritto il passeggero:

  1. che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
  2. cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi

Quando non hai diritto al risarcimento?

Il risarcimento viene meno solo quando la compagnia aerea è in grado di dimostrare che il ritardo del volo è dovuto a circostanze eccezionali e per queste si intendono:

  1. Condizioni metereologiche particolarmente rischiose
  2. Sicurezza Nazionale
  3. Scioperi nazionali

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