Ritardo Volo
Ritardo Volo e Danno Ulteriore
Il Regolamento Europeo 261/2004 riconosce un risarcimento a favore di quei passeggeri hanno subito un lungo ritardo del proprio volo.
In questo caso la compagnia aerea è tenuta a corrispondere un indennizzo al passeggero che varia a seconda delle ore di ritardo e dalla lunghezza della tratta. Tale indennizzo ammonta ad un minimo di 250,00 Euro fino ad un massimo di 600,00 Euro.
La Convenzione di Montreal prevede la possibilità, da parte del passeggero, di richiedere un risarcimento denominato “danno ulteriore” che permette di ottenere fino a un massimo di circa 5.889,00 Euro.
Il risarcimento da “danno ulteriore” dovrà necessariamente essere provato dal passeggero mediante l’esibizione di fatture, ricevute fiscali ed eventuali testimoni.
A chi si applicano le presenti tutele?
Le tutele si applicano a:
- Passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
- Passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.
Quando non hai diritto al risarcimento?
Il risarcimento viene meno solo quando la compagnia aerea è in grado di dimostrare che il ritardo del volo è dovuto a circostanze eccezionali e per queste si intendono:
- Condizioni metereologiche particolarmente rischiose
- Sicurezza Nazionale
- Scioperi nazionali
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