L’overbooking è una fattispecie tutelata dal Regolamento dell’Unione Europea n. 261/2004 il quale si verifica quando la compagnia aerea vende per lo stesso volo un numero maggiore di posti rispetto a quelli realmente disponibili prevedendo dunque eventuali rinunce da parte di alcuni passeggeri.
Il rischio, pertanto, è che a uno o più passeggeri non gli venga permesso di salire sul volo prenotato e acquistato per raggiunta capienza del velivolo.
In questo caso il passeggero ha diritto a un risarcimento che va da 250,00 a 600,00 euro a seconda della tratta.
Quando il volo viene cancellato la compagnia aerea dovrà necessariamente garantire determinati servizi per i passeggeri rimasti a terra tra i quali:
- Programmazione di un ulteriore volo in classe equivalente o rimborso dello stesso
- Pernotto gratuito presso una struttura alberghiera
- Cibo e Bibite in attesa della partenza
La Convenzione di Montreal prevede la possibilità da parte del passeggero di richiedere un risarcimento denominato “danno ulteriore” che permette un risarcimento fino a un massimo di circa 5.889,00 Euro.
Il risarcimento da “danno ulteriore” dovrà necessariamente essere provato dal passeggero mediante l’esibizione di fatture, ricevute fiscali ed eventuali testimoni
A chi si applicano le presenti tutele?
Le tutele si applicano, come riportato sul sito dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile):
- Ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
- Ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale
Non si applicano:
- ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie
In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:
- possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
- ha una prenotazione confermata
- si presenta al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo
Non ne ha diritto il passeggero:
- che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
- cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi
Quando non hai diritto al risarcimento?
Il risarcimento viene meno solo quando la compagnia aerea è in grado di dimostrare che il ritardo del volo è dovuto a circostanze eccezionali e per queste si intendono:
- Condizioni metereologiche particolarmente rischiose
- Sicurezza Nazionale
- Scioperi nazionali
Noi ti aiutiamo ad ottenere gratuitamente il Tuo risarcimento. Il nostro compenso sarà liquidato direttamente dalla compagnia!
