12 Giugno 2020

Volo Cancellato? La Normativa Europea prevede un risarcimento fino a 600€

Il Regolamento Europeo 261/2004 è stato redatto e istituito per tutelare i passeggeri vittime di ritardi ingiustificati da parte delle compagnie aeree individuando “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione e di ritardo prolungato”.

Quando un volo viene cancellato la compagnia aerea dovrà necessariamente garantire determinati servizi per i passeggeri rimasti a terra tra i quali:

  1. Programmazione di un ulteriore volo in classe equivalente o rimborso dello stesso
  2. Pernotto gratuito presso una struttura alberghiera
  3. Cibo e Bibite in attesa della partenza

La programmazione di un volo alternativo deve essere garantita anche quando la cancellazione è stata comunicata con un preavviso superiore a 14 giorni.

In questo caso la compagnia aerea è tenuta a corrispondere un indennizzo al passeggero che varia a seconda delle ore di ritardo e dalla lunghezza della tratta. 

La Convenzione di Montreal prevede la possibilità da parte del passeggero di richiedere un risarcimento denominato “danno ulteriore” che permette un risarcimento fino a un massimo di circa 5.889,00 Euro.

Il risarcimento da “danno ulteriore” dovrà necessariamente essere provato dal passeggero mediante l’esibizione di fatture, ricevute fiscali ed eventuali testimoni

A chi si applicano le presenti tutele?

Le tutele si applicano, come riportato sul sito dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile):

  • Ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
  • Ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale

Non si applicano:

  • ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie

In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:

  1. possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
  2. ha una prenotazione confermata
  3. si presenta al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo

Non ne ha diritto il passeggero:

  1. che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
  2. cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi

Quando non hai diritto al risarcimento?

Il risarcimento viene meno solo quando la compagnia aerea è in grado di dimostrare che il ritardo del volo è dovuto a circostanze eccezionali e per queste si intendono:

  1. Condizioni metereologiche particolarmente rischiose
  2. Sicurezza Nazionale
  3. Scioperi nazionali

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