Il Regolamento Europeo 261/2004 è stato redatto e istituito per tutelare i passeggeri vittime di ritardi ingiustificati da parte delle compagnie aeree individuando “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione e di ritardo prolungato”.
Quando un volo viene cancellato la compagnia aerea dovrà necessariamente garantire determinati servizi per i passeggeri rimasti a terra tra i quali:
- Programmazione di un ulteriore volo in classe equivalente o rimborso dello stesso
- Pernotto gratuito presso una struttura alberghiera
- Cibo e Bibite in attesa della partenza
La programmazione di un volo alternativo deve essere garantita anche quando la cancellazione è stata comunicata con un preavviso superiore a 14 giorni.
In questo caso la compagnia aerea è tenuta a corrispondere un indennizzo al passeggero che varia a seconda delle ore di ritardo e dalla lunghezza della tratta.
La Convenzione di Montreal prevede la possibilità da parte del passeggero di richiedere un risarcimento denominato “danno ulteriore” che permette un risarcimento fino a un massimo di circa 5.889,00 Euro.
Il risarcimento da “danno ulteriore” dovrà necessariamente essere provato dal passeggero mediante l’esibizione di fatture, ricevute fiscali ed eventuali testimoni
A chi si applicano le presenti tutele?
Le tutele si applicano, come riportato sul sito dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile):
- Ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
- Ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale
Non si applicano:
- ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie
In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:
- possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
- ha una prenotazione confermata
- si presenta al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo
Non ne ha diritto il passeggero:
- che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
- cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi
Quando non hai diritto al risarcimento?
Il risarcimento viene meno solo quando la compagnia aerea è in grado di dimostrare che il ritardo del volo è dovuto a circostanze eccezionali e per queste si intendono:
- Condizioni metereologiche particolarmente rischiose
- Sicurezza Nazionale
- Scioperi nazionali
Noi ti aiutiamo ad ottenere gratuitamente il Tuo risarcimento. Il nostro compenso sarà liquidato direttamente dalla compagnia!